Art. 21. Manifestazioni e competizioni sportive 1. All'interno del Parco sono consentite manifestazioni e competizioni sportive, previa autorizzazione dell'Ente di gestione; fatta eccezione per quelle di mezzi motorizzati, vietate ai sensi dell'articolo 3, comma 4. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.