Art. 21.
               Manifestazioni e competizioni sportive
 
  1.   All'interno   del   Parco  sono  consentite  manifestazioni  e
competizioni sportive, previa autorizzazione dell'Ente  di  gestione;
fatta  eccezione  per  quelle  di mezzi motorizzati, vietate ai sensi
dell'articolo 3, comma 4.
  2. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.