Art. 22. Deroghe 1. L'Ente di gestione puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici di studio e gestionali, purche' non contrastino con le finalita' del Parco, con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza. 3. Sono fatti salvi i diritti di uso civico a favore dei residenti nei comuni interessati dal Parco. 4. Il personale dei Parco puo' agire in deroga a quanto disposto nella presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente di gestione.