Art. 22.
                               Deroghe
 
  1.  L'Ente  di  gestione puo' concedere deroghe alle norme previste
dalla presente legge per fini  scientifici,  didattici  di  studio  e
gestionali,  purche'  non contrastino con le finalita' del Parco, con
disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di
competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono  specifiche,
nominative ed a termine.
  2.  Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta,
al personale preposto alla vigilanza.
  3. Sono fatti salvi i diritti di uso civico a favore dei  residenti
nei comuni interessati dal Parco.
  4.  Il  personale  dei Parco puo' agire in deroga a quanto disposto
nella presente legge secondo le indicazioni ed i programmi  dell'Ente
di gestione.