Art. 23.
                              Vigilanza
 
  1.   La   vigilanza   sull'osservanza   della   presente   legge  e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidati  al  personale
di  vigilanza  del  Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 15 della
legge regionale 52/1979 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14
della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle  norme
regionali  in  materia  di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n.
142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".