Art. 3.
                 Circolazione dei mezzi motorizzati
 
  1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del
Parco e'  consentita  esclusivamente  sulle  strade  e  sui  percorsi
appositamente individuati dall'Ente di gestione.
  2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1:
   a) i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali;
   b)  i  mezzi  muniti  di  contrassegno,  nominativo  ed a termine,
utilizzati per motivate necessita', previa  autorizzazione  dell'Ente
di gestione;
   c)  i  mezzi  impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed
antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni.
  3. L'Ente di gestione puo' sospendere o  limitare  la  circolazione
sulle  strade  per  motivi  di sicurezza, tecnici e gestionali; della
sospensione o limitazione della circolazione e' data pubblicita'  con
apposita  segnaletica  e  con  pubblicazione  negli  albi pretori dei
comuni interessati e della comunita' montana.
  4. Su tutta l'area del Parco sono vietate manifestazioni  di  mezzi
motorizzati.
  5.  Il  sorvolo  del  territorio  del  Parco  con mezzi a motore e'
vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza  del
velivolo,   per   operazioni   di   vigilanza,  emergenza,  soccorso,
antincendio  e  nei   casi   autorizzati   dall'Ente   di   gestione,
compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso.
  6.  Le violazioni alle norme di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. Nel caso  di
inosservanza  del  divieto di cui al comma 4 la sanzione e' applicata
ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed e' maggiorata di dieci
volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.