Art. 3. Circolazione dei mezzi motorizzati 1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del Parco e' consentita esclusivamente sulle strade e sui percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione. 2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1: a) i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali; b) i mezzi muniti di contrassegno, nominativo ed a termine, utilizzati per motivate necessita', previa autorizzazione dell'Ente di gestione; c) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni. 3. L'Ente di gestione puo' sospendere o limitare la circolazione sulle strade per motivi di sicurezza, tecnici e gestionali; della sospensione o limitazione della circolazione e' data pubblicita' con apposita segnaletica e con pubblicazione negli albi pretori dei comuni interessati e della comunita' montana. 4. Su tutta l'area del Parco sono vietate manifestazioni di mezzi motorizzati. 5. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore e' vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso. 6. Le violazioni alle norme di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 4 la sanzione e' applicata ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed e' maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.