Art. 4. Abbandono di piccoli rifiuti 1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da pic nic e da altre attivita' connesse alla fruizione del Parco. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione e' raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.