Art. 4.
                    Abbandono di piccoli rifiuti
 
  1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi  contenitori,
di  piccoli  rifiuti  derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da
pic nic e da altre attivita' connesse alla fruizione del Parco.
  2. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione  amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione
e'  raddoppiata  qualora  il   trasgressore,   invitato   dall'agente
verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.