Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della presente legge,
valutati in lire 100.000.000 per l'anno 1997 e  in  lire  150.000.000
annui   a   decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  graveranno
sull'apposito capitolo da istituire nella parte  spesa  del  bilancio
degli    esercizi    stessi   con   la   denominazione   "Spese   per
l'organizzazione e gestione delle riserve naturali".
  2.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si  provvede,  per
gli  anni  1997  e  1998  mediante  utilizzo,  per  il corrispondente
importo,  delle  risorse  iscritte  al  capitolo   69020   a   valere
sull'accantonamento   previsto   al   punto  C.3.2.  (Istituzione  ed
ampliamento di aree naturali protette) indicato all'allegato n. 1 del
bilancio  pluriennale  della  Regione  per  gli  anni  1996/1998;   a
decorrere dall'anno 1999 si provvedera' con legge di bilancio.