Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 100.000.000 per l'anno 1997 e in lire 150.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, graveranno sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio degli esercizi stessi con la denominazione "Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali". 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo, per il corrispondente importo, delle risorse iscritte al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.3.2. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) indicato all'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998; a decorrere dall'anno 1999 si provvedera' con legge di bilancio.