Art. 11.
 Compiti delle strutture sanitarie private accreditate e dei centri
    di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978
 
  1. Le  strutture  sanitarie  private  accreditate  concorrono  alla
realizzazione  degli obiettivi di cui alla presente legge nell'ambito
delle competenze esercitate secondo la normativa vigente.
  2. I centri di riabilitazione di cui all'articolo  26  della  legge
833/1978  concorrono  alle  finalita' della presente legge secondo le
modalita' previste dall'articolo 16 della legge regionale 27 febbraio
1995, n. 13.