Art. 11. Compiti delle strutture sanitarie private accreditate e dei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978 1. Le strutture sanitarie private accreditate concorrono alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze esercitate secondo la normativa vigente. 2. I centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978 concorrono alle finalita' della presente legge secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13.