Art. 15.
                              Trasporti
 
  1. In attesa della definizione del piano di mobilita' delle persone
handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992
e,  ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6,
comma 1, lettera c), la Regione continua ad  assicurare  il  sostegno
contributivo   ai  soggetti  che  gestiscono  servizi  di  trasporto,
istituiti e funzionanti sul territorio.
  2.  A tal fine la Regione e' autorizzata a concedere sovvenzioni ai
Comuni e ai loro consorzi, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), l) e m).
  3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al  comma
2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita
istanza  di  finanziamento  corredata  del  programma  e del relativo
preventivo di spesa.
  4. L'erogazione viene disposta ogni anno  in  via  anticipata  fino
all'intero ammontare del finanziamento concesso.
  5.  I  beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  a  presentare  i
rendiconti nei termini e con le modalita'  indicate  nei  decreti  di
concessione.