Art. 15. Trasporti 1. In attesa della definizione del piano di mobilita' delle persone handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la Regione continua ad assicurare il sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio. 2. A tal fine la Regione e' autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro consorzi, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m). 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata del programma e del relativo preventivo di spesa. 4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso. 5. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare i rendiconti nei termini e con le modalita' indicate nei decreti di concessione.