Art. 16.
                      Barriere architettoniche
 
  1.  La  Regione  e' autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti
integrativi dei contributi di  cui  all'articolo  10  della  legge  9
gennaio  1989,  n.  13,  per  la  realizzazione di opere direttamente
finalizzate   al   superamento   e   all'eliminazione   di   barriere
architettoniche  in  edifici  gia'  esistenti  adibiti  ad abitazioni
private.
  2. I contributi sono concessi ed erogati  con  le  procedure  e  le
modalita' indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 13/1989.