Art. 17. Trasformazione di centralini telefonici 1. A norma dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, la Regione provvede alla trasformazione tecnica dei centralini telefonici, finalizzata alla possibilita' di impiego delle persone non vedenti e alla fornitura di strumenti adeguati all'assolvimento delle relative mansioni. Con modalita' definite dalla Giunta regionale, e' autorizzato il rimborso al datore di lavoro della spesa sostenuta a tali fini.