Art. 17.
               Trasformazione di centralini telefonici
 
  1.  A  norma  dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, la
Regione  provvede  alla   trasformazione   tecnica   dei   centralini
telefonici,  finalizzata  alla  possibilita' di impiego delle persone
non vedenti e alla fornitura di strumenti  adeguati  all'assolvimento
delle   relative   mansioni.  Con  modalita'  definite  dalla  Giunta
regionale, e' autorizzato il rimborso al datore di lavoro della spesa
sostenuta a tali fini.