Art. 18.
                   Presidi di rilevanza regionale
 
  1. La Regione riconosce e sostiene la funzione  e  l'attivita'  dei
soggetti  che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti
al bisogno di residenzialita'  e  di  semiresidenzialita'  e  il  cui
ambito  di  intervento  corrisponda almeno al territorio dell'Azienda
per i servizi  sanitari  di  riferimento;  la  ricognizione  di  tali
strutture  e'  effettuata  e  periodicamente  aggiornata dalla Giunta
regionale,  previa  verifica  del  livello  delle  prestazioni,   con
riguardo   ai   criteri   e   agli   standard  determinati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
  2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la
Regione riconosce e sostiene l'attivita' di informazione sui  servizi
ed  ausilii  presenti  sul  territorio regionale, nazionale ed estero
svolta dall'associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine.
  3. Allo scopo di sostenere le attivita' indicate ai commi  1  e  2,
l'Amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere contributi ai
soggetti interessati.
  4.   Per   l'ottenimento  dei  contributi  i  soggetti  interessati
presentano, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  apposita  istanza
alla  Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale,  corredata  del
programma delle attivita' e  del  relativo  preventivo  di  spesa.  I
contributi  possono  essere erogati in via anticipata fino all'intero
ammontare del finanziamento concesso.
  5. I beneficiari dei contributi, nei termini  e  con  le  modalita'
indicati  nei  decreti  di  concessione,  trasmettono  alla Direzione
regionale  dell'assistenza  sociale  una  dichiarazione  dalla  quale
risulti  la documentazione dell'impiego dei contributi stessi secondo
la destinazione prevista  dai  predetti  decreti,  con  l'indicazione
delle  diverse  fonti  di  finanziamento  e  del  numero degli utenti
assistiti.
  6. Per le finalita' di cui al comma  2  e  al  fine  di  assicurare
un'adeguata      strutturazione     all'attivita'     d'informazione,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  altresi'
all'associazione  "Comunita' Piergiorgio" di Udine un contributo "una
tantum"  da  destinare  all'acquisizione  di  idonee  attrezzature  e
programmi informatici.
  7.  L'associazione beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore  della  presente  legge,  presenta  alla  Direzione
regionale  dell'assistenza sociale un apposito progetto corredato del
preventivo di spesa.