Art. 18. Presidi di rilevanza regionale 1. La Regione riconosce e sostiene la funzione e l'attivita' dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialita' e di semiresidenzialita' e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento; la ricognizione di tali strutture e' effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, previa verifica del livello delle prestazioni, con riguardo ai criteri e agli standard determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). 2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la Regione riconosce e sostiene l'attivita' di informazione sui servizi ed ausilii presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero svolta dall'associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine. 3. Allo scopo di sostenere le attivita' indicate ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai soggetti interessati. 4. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma delle attivita' e del relativo preventivo di spesa. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso. 5. I beneficiari dei contributi, nei termini e con le modalita' indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi stessi secondo la destinazione prevista dai predetti decreti, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti. 6. Per le finalita' di cui al comma 2 e al fine di assicurare un'adeguata strutturazione all'attivita' d'informazione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere altresi' all'associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine un contributo "una tantum" da destinare all'acquisizione di idonee attrezzature e programmi informatici. 7. L'associazione beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale dell'assistenza sociale un apposito progetto corredato del preventivo di spesa.