Art. 19. Modalita' di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) 1. Oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 15, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 33/1988 contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c). 2. La dotazione finanziaria del capitolo e' ripartita, annualmente, in base alla spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente per i medesimi interventi, attestata dal legale rappresentante dell'ente gestore. 3. Per l'ottenimento dei contributi, il soggetto gestore degli interventi, al quale il contributo stesso e' successivamente assegnato, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza, corredata dell'attestazione di cui al comma 2. 4. Gli enti gestori del servizio sociale di base, entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dell'indicazione di tutte le spese a tal fine sostenute, delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.