Art. 19.
      Modalita' di finanziamento degli interventi e dei servizi
         di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)
 
  1.  Oltre  a  quanto  espressamente  previsto   dall'articolo   15,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere agli enti
gestori del servizio sociale di base di  cui  all'articolo  19  della
legge  regionale  33/1988 contributi per sostenere gli oneri connessi
all'attuazione degli interventi  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettere a), b) e c).
  2. La dotazione finanziaria del capitolo e' ripartita, annualmente,
in  base  alla spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente
per  i  medesimi  interventi,  attestata  dal  legale  rappresentante
dell'ente gestore.
  3.  Per  l'ottenimento  dei  contributi,  il soggetto gestore degli
interventi,  al  quale  il  contributo  stesso   e'   successivamente
assegnato,  presenta  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno apposita
istanza, corredata dell'attestazione di cui al comma 2.
  4. Gli enti gestori del servizio sociale di base, entro  i  termini
indicati nel provvedimento di concessione, trasmettono alla Direzione
regionale   dell'assistenza   sociale  una  relazione  sui  risultati
raggiunti, corredata dell'indicazione di tutte le spese  a  tal  fine
sostenute,  delle  diverse  fonti di finanziamento e del numero degli
utenti assistiti.