Art. 20. Modalita' di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi. L'Amministrazione medesima e' altresi' autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7. 2. La dotazione finanziaria del capitolo di pertinenza e' ripartita secondo criteri previamente determinati dalla Giunta regionale. 3. I criteri di cui al comma 2 sono formulati con riferimento: a) a parametri demografici e di estensione territoriale dei Comuni, per una quota non superiore al 30 per cento della dotazione finanziaria di capitolo; b) al numero degli utenti continuativi dei servizi nell'anno precedente; c) all'istituzione di nuovi servizi di cui alle lettere e) f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 6. 4. Il riparto di cui al comma 2 evidenzia la quota di pertinenza di ciascun Comune. 5. Per l'ottenimento dei contributi da assegnarsi in base alle lettere b) e c) del comma 3 i soggetti gestori dei servizi, ai quali sono successivamente assegnati i contributi stessi, presentano entro il 31 dicembre di ciascun anno apposita istanza dalla quale risulti l'utenza continuativa nell'anno precedente per singolo servizio, suddivisa per Comune. Per l'istituzione di nuovi servizi l'istanza deve essere corredata di una relazione attestante la data di attivazione ed il numero di utenti suddivisi per Comune. 6. Gli enti gestori dei servizi, entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti nell'organizzazione, nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni e corredata della indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale.