Art. 20.
      Modalita' di finanziamento degli interventi e dei servizi
  di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,  lettere
e),  f),  g)  e  h)  contributi per sostenere gli oneri relativi alla
realizzazione  dei  servizi  stessi.  L'Amministrazione  medesima  e'
altresi'  autorizzata  a  concedere  contributi  ai  soggetti  di cui
all'articolo 6, comma 7.
  2. La dotazione finanziaria del capitolo di pertinenza e' ripartita
secondo criteri previamente determinati dalla Giunta regionale.
  3. I criteri di cui al comma 2 sono formulati con riferimento:
   a) a  parametri  demografici  e  di  estensione  territoriale  dei
Comuni,  per  una quota non superiore al 30 per cento della dotazione
finanziaria di capitolo;
   b) al numero  degli  utenti  continuativi  dei  servizi  nell'anno
precedente;
   c)  all'istituzione di nuovi servizi di cui alle lettere e) f), g)
e h) del comma 1 dell'articolo 6.
  4. Il riparto di cui al comma 2 evidenzia la quota di pertinenza di
ciascun Comune.
  5. Per l'ottenimento dei contributi  da  assegnarsi  in  base  alle
lettere  b) e c) del comma 3 i soggetti gestori dei servizi, ai quali
sono successivamente assegnati i contributi stessi, presentano  entro
il  31  dicembre di ciascun anno apposita istanza dalla quale risulti
l'utenza continuativa  nell'anno  precedente  per  singolo  servizio,
suddivisa  per  Comune.  Per l'istituzione di nuovi servizi l'istanza
deve  essere  corredata  di  una  relazione  attestante  la  data  di
attivazione ed il numero di utenti suddivisi per Comune.
  6.  Gli  enti  gestori  dei  servizi,  entro i termini indicati nei
provvedimenti di concessione, trasmettono  alla  Direzione  regionale
dell'assistenza   sociale   una  relazione  sui  risultati  raggiunti
nell'organizzazione, nell'erogazione dei servizi e delle  prestazioni
e corredata della indicazione delle spese sostenute con il contributo
regionale.