Art. 22. Criteri e modalita' di concessione dei contributi 1. I criteri e le modalita' specifiche per la concessione dei contributi di cui agli articoli 15, 18, 19 e 21 sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.