Art. 22.
          Criteri e modalita' di concessione dei contributi
 
  1.  I  criteri  e  le  modalita'  specifiche per la concessione dei
contributi di cui agli articoli 15, 18,  19  e  21  sono  determinati
dalla  Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della
legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.