Art. 23. Norme finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d), fanno carico al capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Per le finalita' previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti-Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4961 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Sovvenzioni ai Comuni, ai loro consorzi, alle Aziende per i servizi sanitari, a soggetti privati e associazioni di volontariato che gestiscono servizi di trasporto delle persone handicappate" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 4. Per le finalita' previste dall'articolo 16, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4991 (1.1.232.3.08.07) con la denominazione "Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni private" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico al capitolo 4989 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 7. Per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 4962 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione "Contributi per l'attivita' di centri ed istituti specializzati di rilevanza regionale operanti nel settore dell'handicap e per l'attivita' di informazione della associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 9. Per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 6, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997. 10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996 - 1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4-spese d'investimento-Categoria 2.4 - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione "Contributo una tantum all'associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine per l'acquisizione di attrezzature e programmi informativi", e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997. 11. Per le finalita' previste dall'articolo 19, comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4963 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi agli enti gestori del servizio sociale di base a sostegno degli oneri relativi alle prestazioni di carattere socio-assistenziale scolastico, all'attivita' integrativa socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico e per l'attivazione ed il sostegno di modalita' individuali di trasporto a favore delle persone handicappate", e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 13. Per le finalita' previste dall'articolo 20, comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 41.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998. 14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21-programma 2.2.4 - spese correnti-Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4967 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi agli enti gestori a sostegno degli oneri relativi ai servizi dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate, delle soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e dei centri residenziali per gravi e gravissimi nonche' oneri relativi al servizio per l'inserimento lavorativo", e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 41.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998. 15. Per le finalita' previste dall'articolo 21, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4965 (1.1.153.2.08.07) con la denominazione "Contributi alle Province a sostegno degli oneri connessi all'attuazione di interventi ed all'erogazione di servizi in materia di tutela dell'handicap" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 17. Per le finalita' previste dall'articolo 26, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997. 18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito per l'anno 1997-alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti-Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4971 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi per la gestione di servizi, centri, istituti specializzati e comunita' alloggio per le persone handicappate per l'anno 1997" e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l'anno 1997. 19. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4961, 4963, 4965 e 4967 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.