Art. 23.
                          Norme finanziarie
 
  1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4,
relativamente agli interventi  previsti  dall'articolo  6,  comma  1,
lettera  d),  fanno carico al capitolo 4745 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1996-1998  e  del
bilancio  per  l'anno  1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
  2. Per le finalita' previste dall'articolo 15,  commi  1  e  2,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in
ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  3. Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla
Rubrica  n.  21  - programma 2.2.4. - spese correnti-Categoria 1.5. -
Sezione  VIII  -  il   capitolo   4961   (1.1.152.2.08.07)   con   la
denominazione  "Sovvenzioni ai Comuni, ai loro consorzi, alle Aziende
per  i  servizi  sanitari,  a  soggetti  privati  e  associazioni  di
volontariato  che  gestiscono  servizi  di  trasporto  delle  persone
handicappate"  e  con  lo  stanziamento  complessivo  in  termini  di
competenza  di  lire  1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700
milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  4.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  16,  comma  1,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in
ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  5. Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla
Rubrica  n.  21 - programma 2.2.4. - spese d'investimento - Categoria
2.3. - Sezione VIII -  il  capitolo  4991  (1.1.232.3.08.07)  con  la
denominazione   "Finanziamenti   ai  Comuni  per  la  concessione  di
contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate  al
superamento  e  all'eliminazione  di  barriere  architettoniche nelle
abitazioni private" e con lo stanziamento complessivo in  termini  di
competenza  di  lire  1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500
milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  6. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  17  fanno
carico  al  capitolo  4989  dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno
1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  7.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  18,  comma  3,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa  in
ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  8.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla
Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria  1.6  -
Sezione   VIII   -   il   capitolo   4962  (1.1.162.2.08.07)  con  la
denominazione "Contributi  per  l'attivita'  di  centri  ed  istituti
specializzati   di   rilevanza   regionale   operanti   nel   settore
dell'handicap e per l'attivita' di  informazione  della  associazione
"Comunita'  Piergiorgio"  di Udine" e con lo stanziamento complessivo
in termini di competenza di lire 2.600 milioni, suddiviso in  ragione
di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  9.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  18,  comma  6,  e'
autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
  10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1996 - 1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997,
alla Rubrica n. 21 - programma  2.2.4-spese  d'investimento-Categoria
2.4  -  Sezione  VIII  -  il  capitolo  4992 (2.1.242.3.08.07) con la
denominazione  "Contributo  una  tantum  all'associazione  "Comunita'
Piergiorgio"  di Udine per l'acquisizione di attrezzature e programmi
informativi", e con lo stanziamento in termini di competenza di  lire
100 milioni per l'anno 1997.
  11.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  19,  comma 1, per
l'attuazione degli interventi  previsti  dall'articolo  6,  comma  1,
lettere  a),  b)  e  c),  e' autorizzata la spesa complessiva di lire
8.000 milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire  4.000  milioni  per
ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  12.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla
Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese correnti -  Categoria  1.5  -
Sezione   VIII   -   il   capitolo   4963  (1.1.152.2.08.07)  con  la
denominazione "Contributi agli enti gestori del servizio  sociale  di
base  a  sostegno  degli oneri relativi alle prestazioni di carattere
socio-assistenziale     scolastico,     all'attivita'     integrativa
socio-educativa   in  ambito  scolastico  ed  extrascolastico  e  per
l'attivazione ed il sostegno di modalita' individuali di trasporto  a
favore delle persone handicappate", e con lo stanziamento complessivo
in  termini di competenza di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione
di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  13. Per le  finalita'  previste  dall'articolo  20,  comma  1,  per
l'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'articolo  6, comma 1,
lettere e), f),  g)  ed  h)  e  comma  7,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire  41.900  milioni,  suddivisa in ragione di lire
19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998.
  14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla
Rubrica  n.  21-programma  2.2.4  -  spese  correnti-Categoria  1.5 -
Sezione  VIII  -  il   capitolo   4967   (1.1.152.2.08.07)   con   la
denominazione  "Contributi  agli  enti gestori a sostegno degli oneri
relativi ai  servizi  dei  centri  socio-riabilitativi  ed  educativi
diurni  per  persone handicappate, delle soluzioni abitative protette
alternative all'istituzionalizzazione e dei centri  residenziali  per
gravi   e   gravissimi   nonche'   oneri  relativi  al  servizio  per
l'inserimento lavorativo",  e  con  lo  stanziamento  complessivo  in
termini di competenza di lire 41.900 milioni, suddiviso in ragione di
lire  19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno
1998.
  15. Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  21,  comma  1,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in
ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla
Rubrica  n.  21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5 -
Sezione  VIII  -  il   capitolo   4965   (1.1.153.2.08.07)   con   la
denominazione  "Contributi  alle  Province  a  sostegno  degli  oneri
connessi all'attuazione di interventi ed all'erogazione di servizi in
materia di tutela dell'handicap" e con lo stanziamento complessivo in
termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione  di
lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  17.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  26,  comma  1, e'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
  18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per  gli  anni 1996-1998 e' istituito per l'anno 1997-alla Rubrica n.
21 - programma 2.2.4. - spese correnti-Categoria 1.5 - Sezione VIII -
il capitolo 4971 (1.1.152.2.08.07) con la  denominazione  "Contributi
per   la  gestione  di  servizi,  centri,  istituti  specializzati  e
comunita' alloggio per le persone handicappate per l'anno 1997" e con
lo stanziamento in termini di competenza di lire  2.000  milioni  per
l'anno 1997.
  19. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20
gennaio  1982,  n.  10,  i precitati capitoli 4961, 4963, 4965 e 4967
sono inseriti  nell'elenco  n.  1  annesso  alla  legge  regionale  6
febbraio 1996, n. 10.