Art. 25.
                 Rinvio a successiva programmazione
 
  1.  Le  modalita' di finanziamento di cui all'articolo 18, comma 1,
trovano  applicazione  sino  all'avvenuta  approvazione  della  nuova
pianificazione  regionale  integrata in materia socio-assistenziale e
sanitaria e comunque non  oltre  il  31  dicembre  1997.  Entro  tale
termine  viene  verificato l'apporto dei centri ed istituti alla rete
dei servizi, al fine di una  loro  considerazione  nell'ambito  della
pianificazione predetta.