Art. 29.
                Disposizioni in materia di personale
 
  1. Il personale dipendente di ruolo alla data del  31  luglio  1996
dei  consorzi di cui all'articolo 39, comma 1 della legge regionale 6
febbraio 1996, n. 9, dei Comuni,  delle  Comunita'  montane  e  della
Comunita'  collinare,  adibito  a  funzioni  in  favore delle persone
handicappate  rientrante  nelle  figure  professionali   di   medico,
psicologo,    terapista,    infermiere   professionale,   vigilatrice
d'infanzia e infermiere generico, e' trasferito, anche in  deroga  ad
eventuali diverse disposizioni statutarie, alle Aziende per i servizi
sanitari,  purche'  in  possesso  dei requisiti specifici, abilitanti
all'esercizio delle rispettive professioni, previsti dall'ordinamento
vigente al momento dell'assunzione nell'Ente di provenienza.
  2.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  e'   inquadrato,   previa
integrazione, ove necessario, delle relative piante organiche, presso
le Aziende per i servizi sanitari di pertinenza territoriale, tenendo
conto  della  qualifica  funzionale  rivestita  alla data prevista al
medesimo comma, secondo la tabella  di  equiparazione  allegata  alla
presente legge.
  3.  Con  direttiva  della  Regione  sono  definite le modalita' per
l'assegnazione del personale di cui al comma 1  secondo  il  criterio
della  connessione  con  il territorio il cui personale stesso presta
servizio.
  4. In caso  di  scioglimento  dei  consorzi  di  cui  comma  1,  il
personale diverso da quello considerato comma medesimo, dipendente di
ruolo  dei  consorzi  e  in servizio alla data del 31 luglio 1996, e'
trasferito agli Enti facenti parte dei  consorzi medesimi, per essere
posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi  sanitari
competente per territorio, qualora delegata ai sensi dell'articolo 6,
comma 2,  lettera b).
  5.  La  destinazione del personale di cui al comma 4 e' determinata
d'intesa fra le amministrazioni degli Enti interessati,  fatte  salve
eventuali  diverse  disposizioni  statutarie;  all'inquadramento  del
predetto personale si provede previa  integrazione,  ove  necessaria,
delle relative piante organiche.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al commi 1 e 4 si applicano anche al
personale assunto in ruolo dopo la data del 31 luglio 1996  ed  entro
il  31 dicembre 1996, purche' su posti resisi vacanti negli anni 1995
e 1996 e a seguito di procedure concorsuali bandite entro la data del
31 luglio 1996, nonche' al personale con rapporti di lavoro  a  tempo
determinato in atto, fino alla loro scadenza.
  7.  Al  fine  di  adeguare il fabbisogno di personale agli standard
definiti dalla Regione a garanzia di livelli uniformi di  assistenza,
come  previsto  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  i soggetti
istituzionali interessati possono provvedere, ove  necessario,  anche
tramite l'ampliamento delle rispettive piante organiche.