Art. 29. Disposizioni in materia di personale 1. Il personale dipendente di ruolo alla data del 31 luglio 1996 dei consorzi di cui all'articolo 39, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dei Comuni, delle Comunita' montane e della Comunita' collinare, adibito a funzioni in favore delle persone handicappate rientrante nelle figure professionali di medico, psicologo, terapista, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e infermiere generico, e' trasferito, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, alle Aziende per i servizi sanitari, purche' in possesso dei requisiti specifici, abilitanti all'esercizio delle rispettive professioni, previsti dall'ordinamento vigente al momento dell'assunzione nell'Ente di provenienza. 2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, previa integrazione, ove necessario, delle relative piante organiche, presso le Aziende per i servizi sanitari di pertinenza territoriale, tenendo conto della qualifica funzionale rivestita alla data prevista al medesimo comma, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. 3. Con direttiva della Regione sono definite le modalita' per l'assegnazione del personale di cui al comma 1 secondo il criterio della connessione con il territorio il cui personale stesso presta servizio. 4. In caso di scioglimento dei consorzi di cui comma 1, il personale diverso da quello considerato comma medesimo, dipendente di ruolo dei consorzi e in servizio alla data del 31 luglio 1996, e' trasferito agli Enti facenti parte dei consorzi medesimi, per essere posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, qualora delegata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b). 5. La destinazione del personale di cui al comma 4 e' determinata d'intesa fra le amministrazioni degli Enti interessati, fatte salve eventuali diverse disposizioni statutarie; all'inquadramento del predetto personale si provede previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche. 6. Le disposizioni di cui al commi 1 e 4 si applicano anche al personale assunto in ruolo dopo la data del 31 luglio 1996 ed entro il 31 dicembre 1996, purche' su posti resisi vacanti negli anni 1995 e 1996 e a seguito di procedure concorsuali bandite entro la data del 31 luglio 1996, nonche' al personale con rapporti di lavoro a tempo determinato in atto, fino alla loro scadenza. 7. Al fine di adeguare il fabbisogno di personale agli standard definiti dalla Regione a garanzia di livelli uniformi di assistenza, come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), i soggetti istituzionali interessati possono provvedere, ove necessario, anche tramite l'ampliamento delle rispettive piante organiche.