Art. 3. Soggetti degli interventi 1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti: a) la Regione; b) le Province; c) i Comuni singoli o associati; d) le Aziende per i servizi sanitari; e) le Aziende ospedaliere regionali; f) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; g) le universita'; h) le istituzioni scolastiche; i) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con particolare riguardo ai centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; l) i soggetti privati operanti senza fini di lucro nel settore dell'handicap, ivi comprese le organizzazioni e le cooperative che non ripartiscono utili, nonche' i soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati, rispondenti al bisogno di residenzialita', centri socioriabilitativi ed educativi diurni e soluzioni abitative protette; m) le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42. 2. Per il medesimo fine collaborano direttamente, ovvero tramite le associazioni rappresentative, le famiglie delle persone handicappate e i singoli cittadini che si attivano, in tale campo, volontariamente e senza fini di lucro.