Art. 3.
                      Soggetti degli interventi
 
  1.  Alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo 2,
concorrono, nell'esercizio delle  competenze  loro  attribuite  dalla
normativa vigente, i seguenti soggetti:
   a) la Regione;
   b) le Province;
   c) i Comuni singoli o associati;
   d) le Aziende per i servizi sanitari;
   e) le Aziende ospedaliere regionali;
   f) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
   g) le universita';
   h) le istituzioni scolastiche;
   i)   le   strutture   sanitarie   private   accreditate  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e
successive  modificazioni,  con  particolare  riguardo  ai  centri di
riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
   l) i soggetti privati operanti senza fini  di  lucro  nel  settore
dell'handicap,  ivi  comprese  le organizzazioni e le cooperative che
non ripartiscono utili, nonche' i soggetti che gestiscono  centri  ed
istituti  specializzati,  rispondenti  al bisogno di residenzialita',
centri socioriabilitativi ed educativi diurni e  soluzioni  abitative
protette;
   m)  le  associazioni  di volontariato iscritte nel registro di cui
all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995,  n.  12,  come
modificato  dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n.
42.
  2. Per il medesimo fine collaborano direttamente, ovvero tramite le
associazioni rappresentative, le famiglie delle persone  handicappate
e i singoli cittadini che si attivano, in tale campo, volontariamente
e senza fini di lucro.