Art. 4.
                        Compiti della Regione
 
  1.   La  Regione  svolge  compiti  di  promozione,  programmazione,
indirizzo e  coordinamento,  nonche'  di  vigilanza  e  verifica.  In
particolare:
   a)  determina,  entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento
propedeutico    alla    pianificazione    integrata    in     materia
socio-assistenziale  e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i
piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4  e
5   della   legge   regionale  15  giugno  1993,  n.  41,  i  criteri
organizzativi e gli standard dei servizi, affinche'  siano  garantiti
livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate;
   b)  promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi
socio-assistenziali  e  sanitari,  le  intese  di  programma  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12,
definendo,  a  tal fine, uno schema di accordo-quadro coerente con le
indicazioni della direttiva di cui alla lettera a);
   c) definisce le modalita'  per  l'accreditamento  delle  strutture
private  facenti  capo  ai  soggetti  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera l), nonche' i  criteri  per  il  convenzionamento,  volti  ad
assicurare,  comunque,  una  considerazione specifica delle strutture
esistenti nel territorio regionale;
   d) svolge le funzioni di  vigilanza  di  cui  all'articolo  7  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unita'  sanitarie
locali  in  materia  di  alunni  portatori di handicap" e verifica il
raggiungimento dell'uniformita' dei livelli di assistenza;
   e) ripartisce i fondi previsti dalla presente legge e promuove  la
razionalizzazione  e  l'uso  coordinato di tutte le risorse impiegate
nel  settore,  anche  attraverso  l'incentivazione  delle  forme   di
gestione associata degli interventi e dei servizi.