Art. 8.
                      E'quipe multidisciplinare
 
  1. L'E'quipe multidisciplinare e' unita' operativa del distretto di
cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994 e si configura  con
le  caratteristiche  di  cui all'articolo 14, comma 6, della medesima
legge regionale.
  2. L'E'quipe multidisciplinare e' composta  dalle  seguenti  figure
professionali:
   a) neuropsichiatra infantile;
   b) psicologo;
   c) logopedista;
   d) fisioterapista;
   e) educatore;
   f) assistente sociale.
  3.  Nella  trattazione dei singoli casi, l'E'quipe e' integrata dal
medico specialista nella disciplina nella quale rientra la  patologia
di volta in volta considerata.
  4.  Il  responsabile  dell'unita'  operativa  di  cui al comma 1 e'
nominato dal direttore generale dell'Azienda per i servizi  sanitari,
sentiti  il  coordinatore  per  i servizi sociali, ove nominato, e il
responsabile del distretto.
  5. La componente sanitaria dell'E'quipe e' costituita, di norma, da
personale  dipendente  dall'Azienda  per  i  servizi   sanitari.   La
componente  socio-assistenziale e' costituita, di norma, da personale
dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII  della
legge  142/1990,  posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i
servizi sanitari.  Le unita' di  personale  appartenenti  all'E'quipe
multidisciplinare  operano  presso  la stessa a tempo pieno o a tempo
parziale, in relazione alle effettive necessita'.