Art. 8. E'quipe multidisciplinare 1. L'E'quipe multidisciplinare e' unita' operativa del distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994 e si configura con le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 6, della medesima legge regionale. 2. L'E'quipe multidisciplinare e' composta dalle seguenti figure professionali: a) neuropsichiatra infantile; b) psicologo; c) logopedista; d) fisioterapista; e) educatore; f) assistente sociale. 3. Nella trattazione dei singoli casi, l'E'quipe e' integrata dal medico specialista nella disciplina nella quale rientra la patologia di volta in volta considerata. 4. Il responsabile dell'unita' operativa di cui al comma 1 e' nominato dal direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti il coordinatore per i servizi sociali, ove nominato, e il responsabile del distretto. 5. La componente sanitaria dell'E'quipe e' costituita, di norma, da personale dipendente dall'Azienda per i servizi sanitari. La componente socio-assistenziale e' costituita, di norma, da personale dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 142/1990, posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari. Le unita' di personale appartenenti all'E'quipe multidisciplinare operano presso la stessa a tempo pieno o a tempo parziale, in relazione alle effettive necessita'.