Art. 9.
               Compiti dell'E'quipe multidisciplinare
 
  1. L'E'quipe multidisciplinare di cui all'articolo 8  assolve,  nel
contempo,  ad un ruolo di progettazione e coordinamento e ad un ruolo
operativo.
  2. Nell'esercizio del ruolo di progettazione e coordinamento e  nel
rispetto  del  diritto  di  scelta  di  cui all'articolo 1, l'E'quipe
multidisciplinare si fa garante:
   a) della presa in carico dei casi;
   b) dell'elaborazione del progetto di vita, con la  condivisione  e
la partecipazione della persona handicappata e della sua famiglia;
   c)  della continuita' degli interventi.
  3. L'E'quipe multidisciplinare realizza i compiti di cui al comma 2
attraverso:
   a)  la  promozione  dei  necessari  contatti  con  le altre figure
professionali e con gli altri servizi coinvolti nella trattazione dei
casi, ed in particolare con  i  medici  di  medicina  generale  ed  i
pediatri di libera scelta e con i servizi sociali di base;
   b)  l'attivazione  delle  iniziative  volte ad assicurare l'azione
integrata con i Comuni e consorzi di cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettera  b),  con  i  soggetti  privati  e del privato sociale di cui
all'articolo 3 e con le istituzioni scolastiche;
   c) l'assunzione delle funzioni di raccordo con l'intera  rete  dei
servizi socio-sanitari operanti nell'area.
  4.     Nell'espletamento    del    ruolo    operativo,    l'E'quipe
multiprofessionale opportunamente integrata dalla figura  del  medico
specialista  nella patologia di volta in volta considerata, assume le
funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  24  febbraio  1994,  con  riguardo  alle attivita'
concernenti l'individuazione dell'alunno come  persona  handicappata,
la     diagnosi     funzionale,     l'elaborazione     del    profilo
dinamico-funzionale  e  la  predisposizione   del   piano   educativo
individualizzato. Svolge, inoltre, le seguenti attivita':
   a)  valutazione  delle  richieste e formulazione delle proposte di
accesso ai servizi;
   b) assistenza diretta in ambito scolastico;
   c) collaborazione alla  programmazione  educativo-didattica  e  al
processo di orientamento e inserimento professionale;
   d)   attivita'   di   riabilitazione   all'interno   dei   presidi
territoriali; della rete dei servizi;
   e) raccordo con la commissione di cui all'articolo 4  della  legge
104/1992.