Art. 9. Compiti dell'E'quipe multidisciplinare 1. L'E'quipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 assolve, nel contempo, ad un ruolo di progettazione e coordinamento e ad un ruolo operativo. 2. Nell'esercizio del ruolo di progettazione e coordinamento e nel rispetto del diritto di scelta di cui all'articolo 1, l'E'quipe multidisciplinare si fa garante: a) della presa in carico dei casi; b) dell'elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona handicappata e della sua famiglia; c) della continuita' degli interventi. 3. L'E'quipe multidisciplinare realizza i compiti di cui al comma 2 attraverso: a) la promozione dei necessari contatti con le altre figure professionali e con gli altri servizi coinvolti nella trattazione dei casi, ed in particolare con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali di base; b) l'attivazione delle iniziative volte ad assicurare l'azione integrata con i Comuni e consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), con i soggetti privati e del privato sociale di cui all'articolo 3 e con le istituzioni scolastiche; c) l'assunzione delle funzioni di raccordo con l'intera rete dei servizi socio-sanitari operanti nell'area. 4. Nell'espletamento del ruolo operativo, l'E'quipe multiprofessionale opportunamente integrata dalla figura del medico specialista nella patologia di volta in volta considerata, assume le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, con riguardo alle attivita' concernenti l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, la diagnosi funzionale, l'elaborazione del profilo dinamico-funzionale e la predisposizione del piano educativo individualizzato. Svolge, inoltre, le seguenti attivita': a) valutazione delle richieste e formulazione delle proposte di accesso ai servizi; b) assistenza diretta in ambito scolastico; c) collaborazione alla programmazione educativo-didattica e al processo di orientamento e inserimento professionale; d) attivita' di riabilitazione all'interno dei presidi territoriali; della rete dei servizi; e) raccordo con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/1992.