Art. 3. Comitato regionale 1. Per l'attuazione del programma di iniziative di cui alla presente legge e' istituito il "comitato regionale per le attivita' celebrative delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione". 2. Il comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed e' composto dai seguenti soggetti o loro delegati: a) il presidente del Consiglio con funzioni di presidente del comitato; b) il presidente della Giunta regionale; c) i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale delle comunita' ed enti montani (UNCEM), aventi sede nelle Marche; d) i presidenti dei comitati regionali delle associazioni e federazioni partigiane e combattentistiche; e) il presidente dell'Istituto regionale per il movimento di liberazione nelle Marche; f) il presidente della commissione pari opportunita' tra uomo e donna; g) i rettori delle universita' marchigiane; h) il sovrintendente scolastico regionale per le Marche; i) i provveditori agli studi delle province marchigiane. 3. Il presidente del Consiglio regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato. 4. Il comitato puo' eleggere, nel proprio interno, un esecutivo presieduto dal Presidente del Consiglio. 5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente del servizio beni e attivita' Culturali. 6. Il comitato, nella predisposizione del programma, si avvale della consulenza tecnico-scientifica di istituti di storia locale e di personalita' altamente qualificate sotto il profilo storico-culturale.