Art. 2.
 
  I contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 3 aprile 1990,
n. 28, sono erogati ai soggetti che  presentino  l'istanza  entro  il
termine  di  giorni  trenta  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge  per  attivita'  da  realizzarsi  entro  un  anno  dal
provvedimento di approvazione dei relativi progetti.