Art. 2. I contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, sono erogati ai soggetti che presentino l'istanza entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge per attivita' da realizzarsi entro un anno dal provvedimento di approvazione dei relativi progetti.