Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 250.000.000, si provvede mediante utilizzazione di una quota parte della partita n. 20, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa: (Omissis). La partita n. 20 dell'elenco n. 3 e' corrispondentemente ridotta.