Art. 3.
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1996 in  L.  250.000.000,  si  provvede  mediante
utilizzazione  di una quota parte della partita n. 20, dell'elenco n.
3 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.
  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
in   corso  sono  apportate  le  seguenti  modifiche  in  termini  di
competenza e cassa:
  (Omissis).
  La partita n. 20 dell'elenco n. 3 e' corrispondentemente ridotta.