Art. 10.
            Leggi istitutive dei parchi naturali regionali
 
  1. La legge istitutiva del parco deve prevedere:
   i confini;
   i tempi di tabellazione;
   le modalita' di gestione ed i soggetti ad essa preposti;
   le  norme  transitorie  di salvaguardia valide fino all'entrata in
vigore del parco;
   le direttive e le modalita' per l'elaborazione  e  l'adozione  del
piano  del  parco,  del  piano  pluriennale economico e sociale e del
regolamento;
   la norma finanziaria.