Art. 10. Leggi istitutive dei parchi naturali regionali 1. La legge istitutiva del parco deve prevedere: i confini; i tempi di tabellazione; le modalita' di gestione ed i soggetti ad essa preposti; le norme transitorie di salvaguardia valide fino all'entrata in vigore del parco; le direttive e le modalita' per l'elaborazione e l'adozione del piano del parco, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento; la norma finanziaria.