Art. 12.
               Personale del parco naturale regionale
 
  1. La pianta organica del parco regionale e' approvata dalla Giunta
regionale  su  proposta  del  consiglio  direttivo.  Le assunzioni di
personale, ancorche' previste in  pianta  organica,  devono  comunque
essere contenute nei limiti di bilancio dell'ente.
  2.  Il  direttore  del  parco  e'  responsabile  delle attivita' di
gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'ente parco della
polizia locale provinciale e risponde dei  propri  atti  agli  organi
amministrativi dell'ente. Lo statuto nell'ambito dei principi fissati
dalla  legge,  stabilisce  le  modalita'  della  sua  nomina e le sue
attribuzioni.
  3. Per quanto concerne le modalita' di accesso nel ruolo  organico,
si  fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale,
ovvero, limitatamente alla figura del direttore,  mediante  contratto
di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti
particolarmente    esperti,   iscritti   nell'elenco   degli   idonei
all'esercizio all'attivita' di direttore del parco di cui al  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  ai  sensi  dell'art.  9  della legge n.
391/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia
stato formato, ferme restando le clausole di comprovata esperienza.
  4. L'ente parco per il  conseguimento  dei  fini  d'istituto,  puo'
avvalersi  sia  di personale proprio che di personale comandato dalla
Regione  o  da  altri  enti  pubblici  e,  per  quanto  concerne   la
sorveglianza  del  territorio  del  parco,  del Corpo forestale dello
Stato, nonche' di proprio personale. I  rapporti  tra  ente  parco  e
Corpo  forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione,
approvata dal  consiglio  direttivo  del  parco,  in  base  a  quanto
previsto dall'art.  27 della legge n. 394/91.
  5.  E'  comunque  consentito all'ente parco, nei limiti del proprio
bilancio,  l'impiego  di  personale  tecnico  e  di  manodopera   con
contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti
collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.