Art. 12. Personale del parco naturale regionale 1. La pianta organica del parco regionale e' approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorche' previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'ente. 2. Il direttore del parco e' responsabile delle attivita' di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'ente parco della polizia locale provinciale e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'ente. Lo statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalita' della sua nomina e le sue attribuzioni. 3. Per quanto concerne le modalita' di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale, ovvero, limitatamente alla figura del direttore, mediante contratto di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio all'attivita' di direttore del parco di cui al decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 della legge n. 391/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia stato formato, ferme restando le clausole di comprovata esperienza. 4. L'ente parco per il conseguimento dei fini d'istituto, puo' avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del parco, del Corpo forestale dello Stato, nonche' di proprio personale. I rapporti tra ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/91. 5. E' comunque consentito all'ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.