Art. 14.
                Formazione del piano e del regolamento
 
  1. Il piano ed il regolamento del parco sono predisposti  entro  un
anno  dall'insediamento del consiglio direttivo e sottoposti a parere
del comitato e della comunita' del parco che  provvedono  a  renderli
entro i successivi tre mesi.
  2.  Il  consiglio  direttivo,  dopo  aver  apportato  le  eventuali
modifiche, li adotta.
  3.  Il  presidente  dell'ente  parco  provvede  alla  richiesta  di
pubblicazione  dell'avviso di deposito sul Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo.
  4. Il piano  ed  il  regolamento  rimangono  depositati  presso  le
segreterie  delle  province,  comunita'  montane  e  comuni  a libera
visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di  pubblicazione
dell'avviso.
  5.   Nel   medesimo  periodo  le  province  interessate  promuovono
pubbliche consultazioni con gli enti di cui al  comma  precedente  al
fine  di  verificare  la  congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla
Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.
  6. Entro i successivi  quaranta  giorni  chiunque  puo'  presentare
osservazioni  all'ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o
contributi.
  7. Entro i successivi sessanta giorni l'ente parco si esprime sulle
osservazioni presentate adeguando il piano ed il regolamento.
  8.  L'ente  parco  li  trasmette  alla  Regione,  unitamente   alle
osservazioni, entro i successivi trenta giorni.
  9. Il consiglio regionale provvede alla definizione del piano ed al
regolamento entro sei mesi dal loro ricevimento.
  10. Il provvedimento di approvazione e' pubblicato sul BURA.