Art. 14. Formazione del piano e del regolamento 1. Il piano ed il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del consiglio direttivo e sottoposti a parere del comitato e della comunita' del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi. 2. Il consiglio direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta. 3. Il presidente dell'ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 4. Il piano ed il regolamento rimangono depositati presso le segreterie delle province, comunita' montane e comuni a libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. 5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma precedente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni. 6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni all'ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi. 7. Entro i successivi sessanta giorni l'ente parco si esprime sulle osservazioni presentate adeguando il piano ed il regolamento. 8. L'ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osservazioni, entro i successivi trenta giorni. 9. Il consiglio regionale provvede alla definizione del piano ed al regolamento entro sei mesi dal loro ricevimento. 10. Il provvedimento di approvazione e' pubblicato sul BURA.