Art. 16.
                        Regolamento del parco
 
  1. Il regolamento disciplina le attivita' consentite in conformita'
alle  previsioni  e  prescrizioni  degli strumenti di pianificazione.
Esso disciplina in particolare:
   a)  la  tipologia  e  le  modalita'  di  costruzione  di  opere  e
manufatti;
   b)   le   attivita'   artigianali,   commerciali,  di  servizio  e
agro-silvo-pastorali;
   c) il soggiorno e la circolazione del  pubblico  e  dei  mezzi  di
trasporto;
   d) le attivita' sportive, ricreative ed educative;
   e) l'attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
   f)  i  limiti  alle  emissioni sonore, luminose o di altro genere,
nonche' dei fattori di disturbo;
   g) lo svolgimento delle attivita'  da  affidare  a  interventi  di
occupazione  giovanile,  di volontariato, con particolare riferimento
alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
   h) l'accessibilita' nel  territorio  dell'area  naturale  protetta
attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;
   i)  il  regime  sanzionatorio  previsto  dalla  normativa  vigente
relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso;
   l) le modifiche ed i criteri di priorita' per la liquidazione e la
corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
  2. Sono comunque  da  applicare  ai  parchi  naturali  regionali  i
principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/91.
  3.  Il  regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettivita' locali. Eventuali diritti  esclusivi  di  caccia  delle
collettivita'  locali  o altri usi civici di prelievi faunistici sono
liquidati dal competente commissario per la  liquidazione  degli  usi
civici su istanza dell'organismo di amministrazione del parco.
  4.  Il  regolamento e' parte integrante del piano per il parco e ne
segue contestualmente  l'iter  di  formazione,  di  approvazione,  di
efficacia, di revisione e di aggiornamento.