Art. 16. Regolamento del parco 1. Il regolamento disciplina le attivita' consentite in conformita' alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti; b) le attivita' artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto; d) le attivita' sportive, ricreative ed educative; e) l'attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria; f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonche' dei fattori di disturbo; g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo; h) l'accessibilita' nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili; i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso; l) le modifiche ed i criteri di priorita' per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi. 2. Sono comunque da applicare ai parchi naturali regionali i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/91. 3. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici su istanza dell'organismo di amministrazione del parco. 4. Il regolamento e' parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.