Art. 17. Effetti del piano del parco 1. Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano del parco fa riferimento agli strumenti quadro della Regione, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali di pari livello. Per gli aspetti specifici in esso nominati il piano e' sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali. 2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine le disposizioni del piano e regolamento del parco prevalgono su quelle del comune. 3. L'approvazione da parte della Regione del piano del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilita' in esso previsti. 4. Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'ente parco secondo le modalita' stabilite dal consiglio direttivo. Il nulla osta verifica la conformita' alle disposizioni del piano e del regolamento e viene rilasciato dall'ente parco a far data dall'inizio dell'esecutivita' degli stessi. 5. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi all'interno dei parchi regionali istituiti nel territorio della Regione Abruzzo, le funzioni amministrative previste dall'art. 82, secondo comma, lettere b), d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per le parti di territorio ricomprese nei perimetri dei parchi regionali e soggette a vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 7 agosto 1985, n. 431, sono sub-delegate ai rispettivi enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'ente parco sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e quello relativo al vincolo idrogeologico. 6. Il nulla osta di cui al comma precedente e' sottoposto al controllo del Ministro per i beni culturali ed ambientali con modalita' e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.