Art. 17.
                     Effetti del piano del parco
 
  1.  Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano
del parco fa riferimento agli  strumenti  quadro  della  Regione,  ha
valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce
i  piani  paesistici,  territoriali  di pari livello. Per gli aspetti
specifici in esso nominati il  piano  e'  sovraordinato  agli  stessi
strumenti urbanistici comunali.
  2.  Gli  enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a
quelli del parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso
detto termine le disposizioni  del  piano  e  regolamento  del  parco
prevalgono su quelle del comune.
  3.  L'approvazione  da  parte  della  Regione  del  piano del parco
equivale a dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza  per  gli  interventi pubblici o di pubblica utilita' in esso
previsti.
  4. Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette
al rilascio di  nulla  osta  da  parte  dell'ente  parco  secondo  le
modalita'  stabilite  dal consiglio direttivo. Il nulla osta verifica
la conformita' alle disposizioni del piano e del regolamento e  viene
rilasciato  dall'ente  parco a far data dall'inizio dell'esecutivita'
degli stessi.
  5. Allo scopo di creare uno sportello unico per  le  autorizzazioni
necessarie  alla  realizzazione  di interventi all'interno dei parchi
regionali istituiti nel territorio della Regione Abruzzo, le funzioni
amministrative previste dall'art. 82, secondo comma, lettere b),  d),
e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per le
parti  di  territorio ricomprese nei perimetri dei parchi regionali e
soggette a vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 7
agosto 1985, n. 431, sono sub-delegate ai rispettivi enti parco.    A
tal fine, il nulla osta rilasciato dall'ente parco sostituisce quello
previsto  dal  citato  articolo  82  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/77 e quello relativo al vincolo idrogeologico.
  6. Il nulla osta di  cui  al  comma  precedente  e'  sottoposto  al
controllo  del  Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali con
modalita' e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.