Art. 19. Definizione e classificazione 1. Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali. 2. Esse si distinguono in: a) Riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrita' con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica; b) Riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali e' consentita una razionale attivita' agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonche' forme di turismo escursionistico; c) Riserva naturale controllata: per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attivita' di cui alla precedente lettera b); d) Riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano e geomorfologico. 3. Un'unica riserva puo' essere articolata in piu' zone corrispondenti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, su parere del Comitato tecnico scientifico provvede alla classificazione delle aree protette esistenti d'interesse regionale e provinciale e le riorganizza sulla base della presente normativa. I parchi territoriali attrezzati istituiti ai sensi della legge regionale n. 61/80 saranno classificati come riserve naturali d'interesse provinciale. 5. Le riserve naturali sono istituite e classificate, sentito il Comitato tecnico scientifico, in riserve naturali o d'interesse provinciale. Il controllo ed il coordinamento della gestione delle riserve naturali d'interesse provinciale sono affidate alle province competenti per il territorio in attuazione dell'art. 14 della legge n. 142.