Art. 19.
                    Definizione e classificazione
 
  1.  Le  riserve  naturali  regionali  sono  costituite  da zone del
territorio regionale, anche di limitata estensione,  che  presentano,
unitariamente  considerate,  particolare  interesse  naturalistico in
funzione  di  una  speciale  tutela  di  emergenze   geomorfologiche,
floristiche,  faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri
valori ambientali.
  2. Esse si distinguono in:
   a) Riserva naturale integrale: per la conservazione  dell'ambiente
naturale   nella   sua  integrita'  con  l'ammissione  di  interventi
finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;
   b)  Riserva  naturale  guidata:  per   la   conservazione   e   la
ricostituzione  di  ambienti  naturali  nei  quali  e' consentita una
razionale attivita'  agricola,  pascoliva  ed  una  selvicoltura  con
criteri  di  sfruttamento  naturalistici,  nonche'  forme  di turismo
escursionistico;
   c) Riserva naturale controllata: per la conservazione di  ambienti
naturali  in parte antropizzati, in cui siano consentite le attivita'
di cui alla precedente lettera b);
   d) Riserva naturale speciale:  per  la  salvaguardia  rigorosa  di
singoli  ambienti  di  rilevante  interesse  naturalistico, genetico,
paesaggistico, storico, umano e geomorfologico.
  3.  Un'unica  riserva  puo'  essere   articolata   in   piu'   zone
corrispondenti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma.
  4.  Entro  un  anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione, su parere del Comitato  tecnico  scientifico  provvede  alla
classificazione delle aree protette esistenti d'interesse regionale e
provinciale  e le riorganizza sulla base della presente normativa.  I
parchi  territoriali  attrezzati  istituiti  ai  sensi  della   legge
regionale   n.  61/80  saranno  classificati  come  riserve  naturali
d'interesse provinciale.
  5. Le riserve naturali sono istituite e  classificate,  sentito  il
Comitato  tecnico  scientifico,  in  riserve  naturali  o d'interesse
provinciale.  Il controllo ed il coordinamento della  gestione  delle
riserve  naturali d'interesse provinciale sono affidate alle province
competenti per il territorio in attuazione dell'art. 14  della  legge
n. 142.