Art. 2. Finalita' 1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalita': realizzazione di un sistema integrato di aree protette; conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversita'; conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali; difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonche' delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere; disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi; applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonche' delle attivita' agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attivita' economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalita' della presente legge e la conservazione degli ecosistemi; miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attivita' economiche in armonia con le finalita' delle aree protette; tutela della salute e piu' alta qualita' della vita dei cittadini.