Art. 2.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed
in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991,  n.
394,  detta  norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e
per la tutela dell'ambiente naturale  regionale.  La  presente  legge
persegue le seguenti finalita':
   realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
   conservazione,   reintegrazione,  salvaguardia  e  sviluppo  della
biodiversita';
   conservazione e utilizzazione razionale e duratura  delle  risorse
naturali;
   difesa  della  flora  e della fauna, con particolare riferimento a
quella    protetta,    nonche'    delle    formazioni     geologiche,
geomorfologiche,  speleologiche  e  degli  equilibri idrogeologici ed
ecologici in genere;
   disciplina del corretto  uso  del  territorio  a  fini  culturali,
scientifici, didattici e ricreativi;
   applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei
a  realizzare  una  integrazione  tra  uomo e ambiente naturale anche
mediante la  salvaguardia  dei  valori  antropologici,  archeologici,
storici e architettonici, nonche' delle attivita' agricole produttive
ed  agro-silvo-pastorali  e  di  agricoltura  biologica e delle altre
attivita' economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili  con
le   finalita'   della   presente  legge  e  la  conservazione  degli
ecosistemi;
   miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante  promozione
di  attivita'  economiche  in  armonia  con  le  finalita' delle aree
protette;
   tutela della salute e piu' alta qualita' della vita dei cittadini.