Art. 20.
          Leggi istitutive delle riserve naturali regionali
 
  1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere:
   i confini;
   i tempi di tabellazione;
   la  classificazione  e  le  modalita' di controllo e coordinamenti
della gestione;
   le modalita' e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;
   le norme transitorie di salvaguardia;
   le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del  piano
di   assetto   naturalistico   del  programma  di  attuazione  e  del
regolamento della riserva;
   la norma finanziaria.