Art. 20. Leggi istitutive delle riserve naturali regionali 1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere: i confini; i tempi di tabellazione; la classificazione e le modalita' di controllo e coordinamenti della gestione; le modalita' e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione; le norme transitorie di salvaguardia; le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico del programma di attuazione e del regolamento della riserva; la norma finanziaria.