Art. 22.
                   Piano di assetto naturalistico
 
  1. Entro il termine fissato  dalla  legge  istitutiva  deve  essere
elaborato  dall'ente  preposto  alla  gestione, in collaborazione con
l'ufficio  parchi  e  riserve   naturali,   il   piano   di   assetto
naturalistico della riserva.
  2.  In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'ente
gestore, affida l'elaborazione del piano di assetto  naturalistico  e
del  regolamento  all'ufficio  parchi  e  riserve  naturali, che puo'
avvalersi   di   ricercatori,   istituti    universitari,    societa'
specializzate,  cooperative e professionisti qualificati. Il piano di
assetto naturalistico della riserva deve prevedere:
   a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze  naturali
(geologiche,  floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere
e delle risorse naturali da valorizzare anche con il  riferimento  ad
interventi di riassetto e risanamento;
   b)  l'utilizzazione  delle risorse presenti compatibilmente con le
finalita' della riserva;
   c) i modi diversi di accessibilita' e fruibilita' della riserva;
   d) le attivita' compatibili con le finalita' della riserva stessa;
   e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
   f)  le  possibili  connessioni  funzionali  e  naturalistiche  con
eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
   g) norme di attuazione.
  3. Il piano di  assetto  naturalistico  e'  adottato  e  pubblicato
dall'ente  di  gestione  sotto forma di documento preliminare con gli
effetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge  regionale  n.
12  aprile  1983,  n. 18, modificata ed integrata, e trasmesso con le
osservazioni  presentate  alla  Regione  per  la   prosecuzione   del
procedimento  formativo in applicazione del citato art. 6 della legge
regionale n. 18/83, modificata ed integrata.
  4. Il piano di assesso naturalistico equivale  a  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza per gli interventi
pubblici e di pubblica utilita' in esso previsti.
  5.  Le  previsioni  e  le  prescrizioni  del   piano   di   assetto
naturalistico   e  le  conseguenti  norme  applicative  costituiscono
vincolo per  la  pianificazione  urbanistica  a  livello  comunale  e
sovracomunale.