Art. 23.
             Personale delle riserve naturali regionali
 
  1.  Le riserve naturali per il conseguimento dei fini dell'istituto
possono avvalersi di personale comandato dalla  Regione  o  da  altri
enti  pubblici  o,  nei  limiti  dei  propri  bilanci,  di  personale
direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato
ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.