Art. 23. Personale delle riserve naturali regionali 1. Le riserve naturali per il conseguimento dei fini dell'istituto possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.