Art. 25. Monumenti naturali regionali 1. Elementi di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati "Monumenti naturali" e sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela. 2. Il vincolo e' apposto con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge e sentito il comitato. 3. Il decreto di vincolo e' notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso e' trascritto, su richiesta del presidente della Giunta regionale, nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo. 4. Per la conservazione, integrita' e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.