Art. 25.
                    Monumenti naturali regionali
 
  1.  Elementi  di limitata estensione, aventi interesse paesistico o
naturalistico, esemplari vetusti  di  piante,  formazioni  geologiche
importanti e simili, possono essere classificati "Monumenti naturali"
e  sottoposti  a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro
tutela.
  2. Il vincolo e' apposto con decreto del  presidente  della  Giunta
regionale  su  proposta dei soggetti di cui all'art. 4 della presente
legge e sentito il comitato.
  3.  Il  decreto di vincolo e' notificato in forma amministrativa ai
proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi  titolo.  Esso  e'
trascritto,  su  richiesta del presidente della Giunta regionale, nei
registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
  4. Per la  conservazione,  integrita'  e  sicurezza  degli  oggetti
sottoposti  a  vincolo  si  applicano  le  norme  previste  dai piani
paesistici o  apposite  norme  specifiche  da  adottare  in  sede  di
decreto.