Art. 26.
          Parchi territoriali attrezzati. Norma transitoria
 
  1.   Le   leggi   regionali   istitutive  dei  Parchi  territoriali
attrezzati, ferma restando la loro istituzione, continuano a produrre
i loro ef- fetti sino all'attuazione dei loro Piani particolareggiati
nella loro prima redazione e approvazione.