Art. 27. Promozione e coordinamento regionale 1. La Regione, oltre alle attivita' espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo, di coordinamento nonche' di promozione nei confronti degli organismi di amministrazione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di direttive. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi preposti alla amministrazione delle aree naturali protette sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attivita' programmate, nonche' su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare: a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonche' le prospettive a medio e lungo termine; b) i tempi per la cessazione di attivita' incompatibili con le finalita' delle aree naturali protette, fissando altresi' i criteri e i parametri per i relativi indennizzi; c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale. 3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle aree naturali protette istituite a norma della presente legge.