Art. 27.
                Promozione e coordinamento regionale
 
  1. La Regione, oltre alle attivita'  espressamente  previste  dalla
presente  legge,  esercita  la  necessaria  azione  di  indirizzo, di
coordinamento nonche' di promozione nei confronti degli organismi  di
amministrazione   delle   aree   naturali  protette,  anche  mediante
emanazione di direttive.
  2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli  organismi  preposti  alla
amministrazione   delle   aree   naturali   protette  sono  tenuti  a
trasmettere alla Regione una dettagliata  relazione  sullo  stato  di
attuazione  delle  attivita'  programmate,  nonche'  su quelle svolte
nell'anno precedente, indicando in particolare:
   a) lo stato dell'area naturale protetta,  delle  azioni  attivate,
dei  risultati  ottenuti,  nonche'  le  prospettive  a  medio e lungo
termine;
   b) i tempi per la cessazione di  attivita'  incompatibili  con  le
finalita' delle aree naturali protette, fissando altresi' i criteri e
i parametri per i relativi indennizzi;
   c)   le  opere  necessarie  alla  conservazione  ed  all'eventuale
ripristino ambientale.
  3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
sullo stato di attuazione delle aree naturali  protette  istituite  a
norma della presente legge.