Art. 28. Aree contigue 1. La Regione, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle aree naturali protette e con gli Enti locali territoriali interessati, stabilisce piani e programmi ed eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette, ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse. 2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli Enti locali territorialmente interessati.