Art. 28.
                            Aree contigue
 
  1.  La Regione, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle
aree  naturali  protette  e  con   gli   Enti   locali   territoriali
interessati,  stabilisce  piani  e  programmi  ed eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca, delle  attivita'  estrattive  e
per  la  tutela  dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree
naturali   protette,   ove  occorra  intervenire  per  assicurare  la
protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.
  2. I confini delle aree contigue  sono  determinati  dalla  Regione
d'intesa  con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli
Enti locali territorialmente interessati.