Art. 29.
                      Vigilanza e sorveglianza
 
  1. La vigilanza sulla gestione  delle  aree  naturali  protette  e'
esercitata  dalla  Regione  e  dalle  Province  per  quanto  di  loro
competenza.
  2. La sorveglianza dei territori e' affidata  alla  polizia  locale
provinciale,  al  Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con
la Regione sentiti gli enti gestori delle aree protette  interessate.
A  tale  compito  si puo' provvedere anche attraverso guardie giurate
nominate dall'Ente di gestione.
  3. Per i  problemi  di  carattere  medico-veterinario  ci  si  puo'
avvalere     del     supporto    tecnico-scientifico    dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale".