Art. 29. Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette e' esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza. 2. La sorveglianza dei territori e' affidata alla polizia locale provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione sentiti gli enti gestori delle aree protette interessate. A tale compito si puo' provvedere anche attraverso guardie giurate nominate dall'Ente di gestione. 3. Per i problemi di carattere medico-veterinario ci si puo' avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale".