Art. 30. Attivita' didattica 1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale. 2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione per favorire, mediante concessione di adeguati contributi, la realizzazione di un rapporto stabile e continuativo tra istituzioni scolastiche regionali e l'insieme delle aree protette dell'Abruzzo. 3. L'Ente gestore organizza, d'intesa con la Regione o con le regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle materie di proprio interesse.