Art. 30.
                         Attivita' didattica
 
  1.  Gli  Enti  gestori  delle  aree  protette  avranno  particolare
attenzione  nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna
area si strutturi adeguamente  per  collaborare  con  le  istituzioni
scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale.
  2.  A  tal  fine  la Regione stabilisce apposita convenzione con il
Ministero  della   pubblica   istruzione   per   favorire,   mediante
concessione  di  adeguati contributi, la realizzazione di un rapporto
stabile  e  continuativo  tra  istituzioni  scolastiche  regionali  e
l'insieme delle aree protette dell'Abruzzo.
  3.  L'Ente  gestore  organizza,  d'intesa  con  la Regione o con le
regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle  materie  di
proprio interesse.