Art. 31.
                         Risorse finanziarie
 
  1.  Gli enti gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali e
dei Parchi territoriali attrezzati  possono  disporre  delle  risorse
finanziarie previste dal quinto comma dell'art. 25 della legge 394/91
e  sono  soggetti  abilitati per i benefici previsti dall'articolo 37
della stessa legge.