Art. 31. Risorse finanziarie 1. Gli enti gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali e dei Parchi territoriali attrezzati possono disporre delle risorse finanziarie previste dal quinto comma dell'art. 25 della legge 394/91 e sono soggetti abilitati per i benefici previsti dall'articolo 37 della stessa legge.