Art. 32.
                      Misure di incentivazione
 
  1. Agli Enti destinatari il cui territorio e' compreso, in tutto  o
in  parte,  entro i confini di aree naturali protette, si applicano i
benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91.  Inoltre  ad  essi  e'
attribuita  priorita'  nella  concessione  di finanziamenti regionali
relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a),  b),
c),  d),  e),  f),  g) ed h)   del medesimo art. 7 della legge 394/91
secondo le seguenti fasce di priorita':
   a) Comuni che hanno l'intero territorio all'interno del  perimetro
del parco;
   b)   Comuni   che  hanno  oltre  il  50%  del  proprio  territorio
all'interno del perimetro del parco;
   c)  Comuni  che  hanno  meno  del  50%  del   proprio   territorio
all'interno del perimetro del parco;
   d)  Comuni  che  hanno parte del territorio all'interno delle aree
contigue del parco.
  2. Il medesimo ordine di priorita', di cui al comma 1 del  presente
articolo, e' attribuito a privati, singoli o associati, che intendano
realizzare  iniziative  produttive  o  di servizio compatibili con le
finalita' istitutive dell'area naturale protetta.