Art. 32. Misure di incentivazione 1. Agli Enti destinatari il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi e' attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge 394/91 secondo le seguenti fasce di priorita': a) Comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco; b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco; c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco; d) Comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco. 2. Il medesimo ordine di priorita', di cui al comma 1 del presente articolo, e' attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive dell'area naturale protetta.