Art. 34. Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge e' soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti delle aree protette nel rispetto della normativa vigente. 2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organismi gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del parco o riserva. 3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dagli Enti di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 394/91 ed all'art. 18 della legge 349/86.