Art. 34.
                              Sanzioni
 
  1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero  violazione  per
la   quale  sia  prevista  da  altre  norme  di  legge  una  sanzione
amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli  e  prescrizioni
stabiliti  da  e  per effetto della presente legge e' soggetta ad una
sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti delle aree protette nel
rispetto della normativa vigente.
  2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto  previsto
dal  presente  articolo, sono destinate agli organismi gestori per la
realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del  parco  o
riserva.
  3.  Fatte  salve  le  sanzioni  di carattere penale alle violazioni
delle norme della presente legge e a quelle  emanate  dagli  Enti  di
gestione  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 30 della
legge 394/91 ed all'art. 18 della legge 349/86.