Art. 36. Recupero e detenzione di esemplari di fauna 1. La titolarita' del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette e' esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'ente parco potra' avvalersi delle collaborazioni previste al comma 4, art. 21 della presente legge.