Art. 36.
             Recupero e detenzione di esemplari di fauna
 
  1. La titolarita' del recupero di esemplari di fauna vivi, morti  o
di parti di essi nel territorio delle aree protette e' esclusivamente
dell'Ente  di  gestione  che provvede, ove possibile, alle cure, alla
reintroduzione, alla destinazione a centri di  recupero  oppure  alla
preparazione   dei   resti.   Per  il  recupero,  la  gestione  e  la
manutenzione  ai  fini  di   reintroduzione,   ricerca   scientifica,
didattici   e   ostensivi,   l'ente   parco  potra'  avvalersi  delle
collaborazioni previste al comma 4, art. 21 della presente legge.