Art. 39. Modifica di leggi regionali 1. E' abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge. 2. E' abrogato il 5 comma dell'art. 3, L.R. 44/94. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il componente la Giunta preposto al settore provvede ad insediare i nuovi organi del Parco regionale del Sirente-Velino, cosi' come previsto dall'art. 11 della presente lege. Fino a tale data continuano ad operare gli organi in carica.