Art. 39.
                     Modifica di leggi regionali
 
  1.  E'  abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con
la presente legge.
  2. E' abrogato il 5 comma dell'art. 3, L.R. 44/94.
  3. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  il  componente  la  Giunta  preposto  al  settore provvede ad
insediare i nuovi organi  del  Parco  regionale  del  Sirente-Velino,
cosi'  come  previsto  dall'art.  11 della presente lege. Fino a tale
data continuano ad operare gli organi in carica.