Art. 4.
      Istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali
 
  1.  I  parchi  e  le  riserve naturali regionali sono istituiti con
legge regionale nel rispetto delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11
febbraio 1992, n. 157.
  2. Le proposte d'istituzione di parchi  e  riserve  naturali  nelle
aree  di  notevole  valore  naturalistico,  ovvero  la  richiesta  di
modifica  territoriale  delle  aree  protette  regionali   esistenti,
possono essere avanzate:
   a) da ciascun consigliere regionale;
   b) dalla Giunta regionale;
   c)   dalla  Provincia,  sentiti  i  comuni  interessati,  nel  cui
territorio e' contenuta in tutto o in parte l'area interessata;
   d) dalla Comunita' montana nel cui territorio ricade in tutto o in
parte l'area interessata;
   e) dal Comune o dai comuni nel cui territorio e' contenuta  almeno
la meta' del territorio dell'area interessata;
   f)  da  non  meno  del  20%  degli elettori di ciascuno dei comuni
interessati;
   g) da, sentiti i comuni interessati, non meno di tre  associazioni
di   protezione  ambientale  maggiormente  rappresentative,  iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti
stabilmente in Abruzzo.
  3.  Le  proposte  devono  preliminarmente  contenere   i   seguenti
elementi:
   a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
   b) perimetrazione di massima;
   c) obiettivi da perseguire.
  4.  La  proposta, corredata come specificato al comma precedente e'
inoltrata al settore beni ambientali  e  cultura,  ufficio  parchi  e
riserve  naturali  della  Regione  che,  verificati  i  requisiti  di
ammissibilita', rimette nei successivi trenta giorni la  proposta  al
comitato   tecnico-  scientifico  perche'  proceda  ad  esprimere  il
relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo art. 5.
  5. Il componente la Giunta invia la proposta, corredata del  parere
predisposto  dal  comitato  tecnico-scientifico,  alle province, alle
comunita' montane ed ai comuni interessati, e decorsi novanta  giorni
convoca   una  conferenza  degli  enti  interessati  per  raccogliere
suggerimenti e proposte per la redazione del documento  di  indirizzo
previsto dall'art.  22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  6.  La  Giunta  regionale,  se ne esistono le condizioni, adotta il
relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla
presidenza del consiglio regionale.
  7. La legge istitutiva dell'area protetta  regionale  definisce  le
eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al
successivo   art.   8,   da  valere  in  attesa  della  formazione  e
dell'approvazione del piano per  il  parco  o  della  riserva  e  dei
relativi regolamenti.
  8.  Le  riserve  naturali la cui istituzione e' stata richiesta dai
comuni interessati da almeno due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in
deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6  del  presente
articolo.