Art. 4. Istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali 1. I parchi e le riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Le proposte d'istituzione di parchi e riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate: a) da ciascun consigliere regionale; b) dalla Giunta regionale; c) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, nel cui territorio e' contenuta in tutto o in parte l'area interessata; d) dalla Comunita' montana nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area interessata; e) dal Comune o dai comuni nel cui territorio e' contenuta almeno la meta' del territorio dell'area interessata; f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei comuni interessati; g) da, sentiti i comuni interessati, non meno di tre associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo. 3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi: a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima; b) perimetrazione di massima; c) obiettivi da perseguire. 4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente e' inoltrata al settore beni ambientali e cultura, ufficio parchi e riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilita', rimette nei successivi trenta giorni la proposta al comitato tecnico- scientifico perche' proceda ad esprimere il relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo art. 5. 5. Il componente la Giunta invia la proposta, corredata del parere predisposto dal comitato tecnico-scientifico, alle province, alle comunita' montane ed ai comuni interessati, e decorsi novanta giorni convoca una conferenza degli enti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla presidenza del consiglio regionale. 7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo art. 8, da valere in attesa della formazione e dell'approvazione del piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti. 8. Le riserve naturali la cui istituzione e' stata richiesta dai comuni interessati da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo.