Art. 5. Il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette 1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, di seguito denominato "comitato", presso il settore urbanistica, beni ambientali e cultura, in L'Aquila. 2. L'ufficio parchi e riserve naturali della Regione svolge funzioni di supporto al comitato e cura tutti gli adempimenti conseguenti. 3. Il comitato esprime parere obbligatorio: entro quarantacinque giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nonche' sulle attivita' al comma 9, art. 8 della presente legge. Il suo presidente puo' sottoporre all'attenzione del comitato argomenti in ordine all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale delle direttive Unione europea e convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano, nonche' quant'altro in materia ritenga opportuno. 4. Il Comitato e' composto: a) dal componente la Giunta, competente per i parchi e le riserve naturali, che lo presiede; b) da due esperti, di cui un botanico, l'altro zoologo, designati dal dipartimento di scienze ambientali dell'Universita' di L'Aquila; c) da 2 esperti nominati dal presidente della Giunta regionale designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 legge n. 349/1986. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla recezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal componente la Giunta preposto ai parchi ed alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto; d) da un dirigente del settore urbanistica, beni ambientali e cultura della Regione designato dal componente la Giunta preposto al settore; e) dal dirigente dell'ufficio parchi e riserve naturali della Regione; f) da un dirigente del settore affari della presidenza della Regione esperto in politiche comunitarie nominato dal presidente della Giunta; g) dal responsabile dell'ispettorato regionale per le foreste del settore tutela ambientale; h) dai responsabili degli uffici competenti delle province designati dai rispettivi presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali; i) da un dirigente geologo del settore lavori pubblici e politica della casa della Regione designato dal componente la Giunta preposto al settore; l) da un dirigente agronomo del settore agricoltura della Regione designato dal componente la Giunta preposto al settore; m) da un veterinario dell'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale"; n) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole designato da quelle maggiormente rappresentative nella Regione. 5. La mancata designazione, se prevista, o il rifiuto, non crea impedimento alla formazione del comitato. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalita', la Giunta regionale provvede alle designazioni sostitutive. 6. Il comitato e' costituito con decreto del presidente della Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura e gli esperti possono essere rinominati una sola volta. 7. Il comitato e' convocato dal suo presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta. 8. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione. 9. Possono partecipare alle sedute del comitato, con facolta' di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto: i consiglieri regionali; i componenti la Giunta; i direttori dei parchi e delle riserve o i responsabili delle riserve su loro richiesta. E per i territori di loro competenza: i presidenti delle province e loro delegati; i presidenti delle comunita' montane o loro delegati. 10. Ai membri verra' corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A. di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata. 11. Il comitato sostituisce a tutti gli effetti i comitati tecnico-scientifici dei parchi e delle riserve di istituzione regionale.