Art. 5.
   Il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette
 
  1.  E'  istituito  il comitato tecnico-scientifico regionale per le
aree protette, di seguito denominato "comitato",  presso  il  settore
urbanistica, beni ambientali e cultura, in L'Aquila.
  2.  L'ufficio  parchi  e  riserve  naturali  della  Regione  svolge
funzioni di  supporto  al  comitato  e  cura  tutti  gli  adempimenti
conseguenti.
  3.  Il  comitato  esprime parere obbligatorio: entro quarantacinque
giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e  sui  rispettivi
regolamenti  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali,  nonche' sulle
attivita' al comma 9, art. 8 della presente legge. Il suo  presidente
puo'  sottoporre  all'attenzione  del  comitato  argomenti  in ordine
all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati  dalla  legge
quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale
delle   direttive   Unione   europea   e  convenzioni  internazionali
ratificate dallo  Stato  italiano,  nonche'  quant'altro  in  materia
ritenga opportuno.
  4. Il Comitato e' composto:
   a)  dal componente la Giunta, competente per i parchi e le riserve
naturali, che lo presiede;
   b) da due esperti, di cui un botanico, l'altro zoologo,  designati
dal dipartimento di scienze ambientali dell'Universita' di L'Aquila;
   c)  da  2  esperti  nominati dal presidente della Giunta regionale
designati congiuntamente dalle associazioni di protezione  ambientale
operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 legge
n.  349/1986.  Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla recezione
della richiesta di designazione  fatta  dalla  Regione,  gli  esperti
vengono  scelti  dal  componente la Giunta preposto ai parchi ed alle
riserve  naturali  nell'ambito  delle  associazioni   di   protezione
ambientale iscritte nell'elenco suddetto;
   d)  da  un  dirigente  del  settore urbanistica, beni ambientali e
cultura della Regione designato dal componente la Giunta preposto  al
settore;
   e)  dal  dirigente  dell'ufficio  parchi  e riserve naturali della
Regione;
   f) da un dirigente  del  settore  affari  della  presidenza  della
Regione  esperto  in  politiche  comunitarie  nominato dal presidente
della Giunta;
   g) dal responsabile dell'ispettorato regionale per le foreste  del
settore tutela ambientale;
   h)   dai  responsabili  degli  uffici  competenti  delle  province
designati dai rispettivi presidenti, che intervengono con diritto  di
voto solo per le proprie competenze territoriali;
   i)  da un dirigente geologo del settore lavori pubblici e politica
della casa della Regione designato dal componente la Giunta  preposto
al settore;
   l)  da un dirigente agronomo del settore agricoltura della Regione
designato dal componente la Giunta preposto al settore;
   m) da un veterinario  dell'istituto  zooprofilattico  sperimentale
per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale";
   n)  da  un  rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole
designato da quelle maggiormente rappresentative nella Regione.
  5. La mancata designazione, se prevista, o  il  rifiuto,  non  crea
impedimento  alla  formazione  del  comitato. In questi casi, decorsi
infruttuosamente trenta giorni dalla  ricezione  della  richiesta  di
designazione  fatta  dalla  Regione,  nel  rispetto  delle specifiche
professionalita', la  Giunta  regionale  provvede  alle  designazioni
sostitutive.
  6.  Il  comitato  e'  costituito  con  decreto del presidente della
Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura  e  gli  esperti
possono essere rinominati una sola volta.
  7.  Il comitato e' convocato dal suo presidente con avviso scritto,
contenente l'ordine del giorno, inviato ai  componenti  almeno  dieci
giorni prima della seduta.
  8. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione.
  9.  Possono  partecipare  alle sedute del comitato, con facolta' di
intervenire nella discussione ma senza diritto di voto:
   i consiglieri regionali;
   i componenti la Giunta;
   i direttori dei parchi e delle  riserve  o  i  responsabili  delle
riserve su loro richiesta.
  E per i territori di loro competenza:
   i presidenti delle province e loro delegati;
   i presidenti delle comunita' montane o loro delegati.
  10.  Ai  membri  verra'  corrisposto  un  gettone di presenza ed un
rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A.  di  cui  alla
legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata.
  11.  Il  comitato  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  i  comitati
tecnico-scientifici  dei  parchi  e  delle  riserve  di   istituzione
regionale.