Art. 6. Uffici parchi e riserve naturali 1. L'ufficio parchi e riserve naturali della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti: a) elabora studi e proposte per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve; b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve naturali; c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti; d) predispone il documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394; e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attivita' promozionali a livello regionale ed interregionale in materia di parchi e riserve naturali; f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della Regione Abruzzo, nonche' alla valorizzazione e promozione turistica dello stesso anche attraverso pubblicazione o acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo quali manifesti, depliants, libri, videocassette, e attraverso l'organizzazione di convegni e mostre; g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve; h) fornisce direttive per assicurare l'unitarieta' degli indirizzi e della immagine dei parchi e delle riserve (tipologie delle attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche); i) provvede all'istruttoria per i contributi ai comuni gestori di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali nonche' alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente punto f); l) provvede alla istruttoria di merito formulando un parere tecnico per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve e per i piani e progetti relativi alle aree protette; m) costituisce supporto per le specifiche competenze ecologiche e naturalistiche all'attivita' sia dell'ufficio tutela beni ambientali che del servizio assetto del territorio; n) svolge, altresi', funzioni di segreteria e di supporto amministrativo sia per il comitato di cui all'art. 5 che per gli adempimenti derivanti dalle singole leggi nazionali in materia; o) cura l'istuttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e provvede alla loro definizione; p) propone alla Giunta regionale l'eventuale contributo d'indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla legge regionale n. 3/1974, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori nei territori delle aree protette, per le attivita' di tutela ambientale. 2. L'ufficio parchi e riserve naturali puo' avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, delle strutture tecniche e scientifiche del Corpo forestale e dei parchi esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, delle province, di enti ed associazioni culturali e di protezione ambientale, di societa' e cooperative particolarmente qualificate nel settore. La Giunta regionale puo' stipulare a tal fine, apposite convenzioni anche onerose. 3. Le nomine ed i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigente legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti alla competenza della Giunta regionale. 4. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e delle piante organiche prevista dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, la Regione Abruzzo adegua l'organico dell'ufficio parchi e riserve naturali ai nuovi compiti assegnati in materia dell'attuale legislazione per il raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.