Art. 8. Norme transitorie di salvaguardia 1. All'interno di ciascun parco o riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'ente di gestione, qualora operante; d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche' delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta; e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche' l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attivita' agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico; g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; h) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc.; i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonche' l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attivita' produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali; q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici ivi vigenti. 3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. 4. Le attivita' pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico. 5. Fino a tale data, le attivita' di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. 6. La pesca sportiva e' consentita fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione. 7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della legge regionale n. 18/1983, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Previo parere del comitato puo' essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantita' di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. 9. Il presidente della Giunta regionale, sentito il comitato, con proprio decreto e' autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali e' stata depositata proposta di istituzione delle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.