Art. 8.
                  Norme transitorie di salvaguardia
 
  1.  All'interno  di  ciascun  parco  o  riserva sono consentiti, in
attesa dell'approvazione del piano  per  il  parco  o  del  piano  di
assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.
  2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
   a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni
minerali;
   b)  modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti
interventi  di  restauro  e  di  difesa  ambientale  con   opere   di
bioingegneria naturalistica;
   c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque
attivita'  che  possa  costituire pericolo o turbamento per le specie
animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione
di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni  che  si
rendano   necessarie  od  opportune  per  il  ripristino  di  perduti
equilibri o  di  prelievi  per  scopi  scientifici  che  siano  stati
debitamente   autorizzati   dall'Istituto   nazionale  per  la  fauna
selvatica e dall'ente di gestione, qualora operante;
   d) la realizzazione di allevamenti di specie  selvatiche,  nonche'
delle  strutture  inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione
in assenza della specifica autorizzazione dell'ente gestore dell'area
protetta;
   e)  il  danneggiamento  e  la  raccolta  delle   specie   vegetali
spontanee,  nonche'  l'introduzione  di  specie  non autoctone, fatte
salve le  normali  attivita'  agricole  e  gli  usi  tradizionali  di
raccolta  di  funghi,  tartufi  ed  altre piante per scopi alimentari
disciplinati dalle normative vigenti;
   f)  l'alterazione  con  qualsiasi  mezzo,  diretta  o   indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche  dell'ambiente
acquatico;
   g)  l'introduzione  di  armi,  di  esplosivi  e di qualsiasi mezzo
distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
   h)  l'esercizio  di  sports  con  mezzi  meccanici   quali   moto,
fuoristrada ecc.;
   i)  l'accensione  di  fuochi  e  l'uso  di  fuochi pirotecnici non
autorizzati;
   l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non
autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi  sulla  disciplina
del volo;
   m)  il  campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente  attrezzate;  e'  consentito  il  campeggio  temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
   n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri
 abitati;
   o)  l'uso  di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste
esistenti, nonche' l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle
aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
   p) la circolazione di mezzi a motore  lungo  le  piste  carrabili,
eccetto  che  per lo svolgimento di attivita' produttive tradizionali
consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
   q)  la  realizzazione  di  strutture  ricettive extraurbane se non
espressamente previste dagli strumenti urbanistici ivi vigenti.
  3.  Sono  garantiti  i  diritti  reali  e  gli  usi  civici   delle
collettivita'  locali,  che  sono  esercitati secondo le consuetudini
locali.
  4.  Le  attivita'   pascolive,   agricole   e   forestali   saranno
regolamentate  successivamente  alle  risultanze  degli  studi per il
piano del parco o di assetto naturalistico.
  5. Fino a tale data,  le  attivita'  di  cui  al  comma  precedente
continueranno  ad  essere esercitate secondo le abitudini consolidate
degli abitanti  del  luogo  nel  rispetto  delle  prescrizioni  della
normativa vigente.
  6.  La  pesca  sportiva e' consentita fatta eccezione per i casi in
cui le singole leggi istitutive o i successivi  piani  non  prevedano
forme diverse di limitazione.
  7.  Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 1, art. 30 della legge regionale n.  18/1983,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  8. Previo parere del comitato puo' essere consentita l'asportazione
e l'uso di limitate quantita' di materiale lapideo esclusivamente nei
casi  in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione
di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.
  9. Il presidente della Giunta regionale, sentito il  comitato,  con
proprio  decreto e' autorizzato ad emettere, per le aree protette per
le quali e' stata depositata  proposta  di  istituzione  delle  forme
previste  dalla  presente  legge,  le norme di salvaguardia di cui ai
commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.