Art. 9. Definizione e articolazione in zone 1. I parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394/1991, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o piu' ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonche' da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali. 2. Il parco naturale regionale e' definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco: Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrita', con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico; Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in piu' sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attivita' agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attivita', sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresi' consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalita' agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri; Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui puo' essere esercitata ed incentivata l'attivita' agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 18/1983 cosi' come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 70/1995; Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettivita' locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco. 3. Per ciascuna zona l'ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.