Art. 9.
                 Definizione e articolazione in zone
 
  1. I parchi naturali regionali sono costituiti ai  sensi  dell'art.
2,  comma  2,  della  legge n. 394/1991, da aree terrestri, fluviali,
lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa,  in
cui  siano  inclusi  uno o piu' ecosistemi intatti o poco alterati da
interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di  una  o  piu'
regioni  limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza
di specie  animali,  vegetali  o  siti  geomorfologici  di  rilevante
interesse   naturalistico,   scientifico,   culturale,   educativo  e
ricreativo,  nonche'  da  valori  paesaggistici,  artistici  e  dalle
tradizioni delle popolazioni locali.
  2.  Il parco naturale regionale e' definito come un sistema di aree
a  protezione  ed  utilizzazione  differenziata  e  prevede,  al  suo
interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:
   Zona  A:  di  eccezionale valore naturalistico (riserva integrale)
per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrita', con
l'ammissione di interventi finalizzati  esclusivamente  alla  ricerca
scientifica ed al ripristino ecologico;
   Zona  B:  di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva
generale) articolabile in piu' sottozone in cui i valori naturali  si
integrano,  a  seguito  di  antropizzazione  passata o attuale, in un
complesso  organico   da   salvaguardare   favorendo   le   attivita'
agro-silvo-pastorali  condotte  con  sistemi  compatibili  con i fini
generali del parco; in  tali  zone,  oltre  a  tali  attivita',  sono
ammessi  solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione
di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresi'  consentiti
interventi  di  restauro  del  patrimonio  edilizio  esistente per le
finalita' agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali  ed
il ripristino di sentieri;
   Zona  C:  area  di  protezione,  per  la conservazione di ambienti
naturali in parte antropizzati, in  cui  puo'  essere  esercitata  ed
incentivata    l'attivita'   agro-silvo-pastorale   secondo   criteri
tradizionali oppure secondo  gli  attuali  principi  dell'agricoltura
biologica.  Sono  consentite  le  categorie di opere come individuate
nelle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1  dell'art.  30  della
legge  regionale  n. 18/1983 cosi' come modificato ed integrato dalla
legge regionale n. 70/1995;
   Zona D:  area  di  sviluppo,  limitata  ai  centri  ed  alle  aree
limitrofe,  in  cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del
piano del parco, a cui  vengono  destinati  opportuni  interventi  di
restauro   e   di   rivitalizzazione  volti  al  miglioramento  delle
condizioni di vita delle collettivita'  locali  ed  al  recupero  del
patrimonio  edilizio  finalizzato a strutture ricettive e di supporto
al parco.
  3. Per ciascuna zona l'ente  gestore  deve  stabilire  le  relative
norme d'uso.